Con la sentenza n. 1072 del 15 ottobre 2024-10 gennaio 2025
la sesta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata circa la
c.d. resistenza passiva.
Il reato di resistenza postula la violenza o la minaccia per
opporsi all’atto di ufficio o di servizio, il che presuppone - quanto alla
prima ipotesi - un vero e proprio impiego di forza da parte dell'agente e -
quanto alla seconda - l'attuazione di un comportamento percepibile come
minaccioso, in entrambi i casi volto a contrastare il compimento dell'atto del
pubblico ufficiale.
Per l'effetto, il delitto non è configurabile nel caso in
cui l'agente ponga in essere una condotta di mera resistenza passiva, come nel
caso in cui si dia semplicemente alla fuga, ovvero quando si limiti a
divincolarsi come una reazione spontanea e istintiva al compimento dell'atto
del pubblico ufficiale
Integra invece il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare od il divincolarsi, posti in essere da un soggetto onde...
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