Con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4357, la Corte di
cassazione, Sezione III civile, si è espressa in merito alla responsabilità
professionale dell’avvocato, offrendo al contempo un significativo chiarimento
sul piano processuale in relazione ai limiti del controllo di legittimità in
presenza di doppia conforme.
Nel caso di specie, il cliente aveva agito nei confronti del proprio difensore per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che la mancata tempestiva costituzione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse imputabile a negligenza professionale. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano tuttavia escluso la responsabilità dell’avvocato, rilevando che l’assenza alla prima udienza era stata determinata da un improvviso e grave malore, attestato da certificazione medica e confermato da deposizioni testimoniali. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato la circostanza che il professionista, nonostante le condizioni di...
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