Con l’ordinanza n. 13671 dell’11 maggio 2026, la terza
Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sul tema della
responsabilità professionale dell’avvocato, soffermandosi in particolare sui
presupposti della risarcibilità del danno da perdita di chance e sui limiti del
ricorso alla liquidazione equitativa.
La vicenda trae origine dall’inadempimento del difensore
nell’ambito di un giudizio risarcitorio relativo a danni da infiltrazioni
subiti da un immobile. I giudici di merito avevano ritenuto che, in assenza
della condotta negligente del professionista, la domanda del cliente avrebbe
avuto elevate probabilità di accoglimento, riconoscendo quindi un danno
risarcibile e liquidandolo equitativamente in euro 10.000.
La Cassazione ha confermato tale impostazione, affermando il principio secondo cui la responsabilità dell’avvocato non discende automaticamente dall’inesatto adempimento della prestazione professionale, ma richiede la prova del...
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