Con
ordinanza n. 23388 del 30 agosto 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che l’utilizzo della posta ordinaria comporta un’evidente
facilitazione di trafugamento del titolo che costituisce una condotta colposa
senza la quale il danno non si sarebbe verificato.
La
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 9769/2020) sul punto ha affermato il
principio di corresponsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. tra il
mittente e la banca. Infatti, l’uso della posta ordinaria, come modalità di
trasmissione, comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio
superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza.
Tale
condotta, quindi, si configura come un antecedente causale dell'evento dannoso,
che concorre con il comportamento colposo tenuto dalla banca
nell'identificazione del presentatore del titolo all’incasso.
Pur considerando la spedizione per raccomandata o assicurata non sufficienti di...
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