Con sentenza n. 1962 del 18 gennaio 2024, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che il regime di responsabilità
(con la connessa regola di riparto dell’onere probatorio), a seguito
dell’interpretazione evolutiva dell’art. 43, comma 2, R.D. n. n. 1736 del 1933
(legge sugli assegni), offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non si differenzia
dal regime che connota la responsabilità della banca negoziatrice verso il
traente per l’ipotesi di pagamento dell’assegno bancario non trasferibile a
persona diversa dal prenditore.
Infatti, la Suprema Corte, nel suo massimo consesso (con la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite) ha affermato – e il principio è stato successivamente più volte ribadito a sezione semplice (Cass. civ. 11 maggio 2023, n. 12861; Cass. civ. 12 febbraio 2021, n. 3649) – che la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da contatto sociale e, pertanto, non ha natura di...
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