Con ordinanza
n. 3495 del 7 febbraio 2024, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che per salvaguardare gli interessi di chi fruisce
dell'attività dei professionisti, la legge pretende che determinate attività,
“per la loro delicatezza, e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto
a controlli, sia nell'accesso sia nello svolgimento della professione ed anche
sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con i clienti,
possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati albi. La
finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti
iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di
un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità
nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività” (Cass. civ. n.
14247/2020).
I giudici di legittimità sono stato chiamati in più occasioni a tracciare la linea di discrimine...
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