Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, estende al settore della responsabilità sanitaria quanto già affermato per r.c.a. e attività venatoria: l’imputato che subisce un’azione risarcitoria nel processo penale deve poter citare l’assicuratore della struttura sanitaria quale responsabile civile.
L’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24/2017 tutela infatti sia il paziente danneggiato sia il medico, garantendo la manleva per fatti colposi legati all’attività sanitaria. Negare la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore solo perché la vittima ha scelto la sede penale determinerebbe una ingiustificata disparità rispetto al convenuto in sede civile, violando l’art. 3 Cost.
La Corte dichiara quindi l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. sia per i medici “strutturati” sia, in via consequenziale, per i liberi professionisti, assicurando uniformità e certezza nel sistema delle garanzie processuali.
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