Con ordinanza n. 22996 del 21 agosto 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo con riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica –, ha affermato che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. civ. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. civ. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. civ. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. 26 luglio 2017, n. 18392;...
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