Con ordinanza n. 7577 del 29 marzo 2026, la terza Sezione civile della Cassazione ha stabilito che nei giudizi civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d’ufficio deve essere espletata, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 24 del 2017, da un collegio composto da un medico legale e da uno o più specialisti della disciplina interessata. La mancata osservanza di tale requisito di “collegialità qualificata” integra violazione di norma processuale inderogabile e determina la nullità della sentenza resa sulla base di accertamenti tecnici difformi, anche qualora il giudice abbia fondato la decisione su perizie espletate nel procedimento penale, quali prove atipiche.
L’ordinanza della Corte offre un rilevante contributo all’interpretazione dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 24 del 2017, chiarendone la portata vincolante nei giudizi civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria e riaffermando la centralità della consulenza...
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