La
Corte di cassazione civile, Sezione Seconda, con l’ordinanza 21 ottobre 2025,
n. 27968 ha chiarito che il certificato di revisione, pur avendo efficacia di
piena prova, fino a querela di falso, di quanto direttamente verificato sul
veicolo relativamente alla sua conformità alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla legge, non è idoneo ad escludere
in assoluto l’esistenza di vizi occulti rilevabili solamente mediante prova
libera. Nella fattispecie si trattava della compravendita di un autocarro
usato, apparentemente in buone condizioni, ma poi risultato gravemente
danneggiato nella struttura portante. La S.C. nel confermare la responsabilità
del venditore ha, inoltre, sottolineato che la clausola “visto e piaciuto” non
può valere a esonerare la garanzia per i vizi occulti quando vi sia stato un
comportamento doloso o reticente del venditore, come nel caso di una
riverniciatura atta a mascherare i danni.
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