Con
ordinanza n. 14390 del 24 maggio 2023, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione se, ammessa l’operatività della
presunzione legale di cui al comma 1 dell’art. 67 della legge fallimentare, in
mancanza della prova della inscientia decoctionis, il giudice di merito, per la
contraddizion che nol consente, debba ritenere provata da parte del Fallimento
la scientia decoctionis ai sensi del comma 2 della stessa disposizione.
I giudici di merito hanno posto l’accento sulla distinzione che separa la disciplina dettata dall’art. 2727 c.c. da quella prevista dal successivo art. 2728: mentre nel primo caso vi è un fatto certo attraverso il quale si risale al fatto da provare, la presunzione legale opererebbe «secondo un meccanismo diverso, dispensando il soggetto a favore del quale è posta dalla prova della circostanza che costituisce oggetto, come espressamente stabilito dall’art. 2728 c.c. dunque, se la curatela è dispensata...
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