Con sentenza n. 19125 del 26 aprile 2023 (dep. 5 maggio 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione, intervenendo in tema di riciclaggio, ha chiarito che non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente (per la ricettazione, per il riciclaggio, per l'autoriciclaggio) abbia potuto riconoscere la sussistenza del delitto stesso: non sono quindi necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali del delitto presupposto né l'individuazione dei responsabili (Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 6584).
La prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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