Con sentenza n. 8058 del 21 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di
contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo
esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria,
strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista
deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa
urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da
utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che
precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente
(Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, n. 8014; Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2019,
n. 18342).
Secondo i principi costantemente elaborati dalla Suprema Corte, l’architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di...
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