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Riforma Cartabia: il «mandato ad impugnare» deve essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione

Autore: Valerio de Gioia
Data: 01 Dicembre 2023

Con sentenza n. 47927 del 20 ottobre-1° dicembre 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. è applicabile al ricorso per cassazione.

Anzitutto deve essere rilevato che l'imputato giudicato in absentia è colui che ha consapevolmente esercitato il "diritto a non partecipare" al processo in quanto "a conoscenza" sia dell'esistenza del processo, che della sua progressione, come si ricava dall'ordito normativo tessuto sia dalle norme che prescrivono le condizioni che consentono di procedere in absentia (artt. 420-bis, 554-bis, comma 2, e 484, comma 2-bis c.p.p.), che da quelle che prevedono il controllo sulla legittimità della dichiarazione di assenza nei giudizi d'impugnazione (artt. 604, comma 5-bis e 623 lett. b)-bis c.p.p.). Dunque, l'imputato assente non è un irreperibile ignaro, ma è colui che, nelle fasi di merito, quando è titolare del diritto di partecipare personalmente al processo, sceglie, in modo consapevole, di non esercitarlo. Essere assente è, dunque, un diritto dell'imputato: questi può scegliere se partecipare o meno al processo, sempre che sia stato portato ad effettiva conoscenza della sua esistenza e della sua evoluzione: tale conoscenza è, infatti, l'indefettibile presupposto della legittimità delle condanne pronunciate in absentia. Solo il rigoroso accertamento di tale consapevolezza, da ripetersi nel corso di tutta la progressione processuale, può evitare la rescissione del giudicato, istituto che tutela il diritto dell'imputato a non essere condannato all'esito di un processo "ignorato", oltre che ad essere giudicato in tempi ragionevoli. La tutela del diritto dell'imputato a conoscere la sussistenza e lo sviluppo del processo è solidamente garantita anche dal diritto convenzionale ed eurounitario; e segnatamente dall'art. 8 della Direttiva 2016/343/UE, oltre che da numerose decisioni della Corte di Strasburgo (Corte EDU, Sez. III, 13 marzo 2018, Vilches Coronado e altri c. Spagna; Corte EDU, Sez. V, 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria; Corte EDU, Sez. V, 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia). Nel nostro ordinamento la protezione del processo (e dell'imputato) dalla rescissione si rinviene in un fitto tessuto normativo, che, con specifico riguardo alle impugnazioni, prevede: (a) che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare, come prevede l'art. 581 comma 1-quater c.p.p., (b) che l'assente fruisca dell'estensione di quindici giorni del termine per impugnare, come prevede l'art. 585, comma 1-bis c.p.p., (c) che l'assente possa essere restituito nel termine per proporre impugnazione, se fornisce la prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e quella non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, come prevede l'art. 175, comma 2, c.p.p.. L'art. 581, comma 1-quater c.p.p. concorre dunque ad integrare lo statuto processuale del processo in absentia dato che funzionale ad attestare, in modo incontrovertibile, che l'impugnante "conosce e vuole" la progressione del procedimento. E produce una significativa contrazione dell'area di operatività della rescissione, che nel nuovo progetto normativo è, di fatto, limitata ai soli casi in cui l'assente non abbia proposto impugnazione (art. 629-bis c.p.p.). Tale ratio informa - seppur parzialmente - anche l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, al fine di consentire la notifica del decreto di citazione giudizio. Si tratta di un onere che non grava solo sull'imputato assente, come quello previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p., ma su ogni "parte privata", o "difensore", che proponga una impugnazione che generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio. La regola è diretta non solo ad accelerare gli adempimenti di cancelleria, ma anche - come quella contenuta nel comma successivo - a garantire la sicura conoscenza in capo all'imputato dell'incedere della progressione processuale ed a garantire il suo diritto a "partecipare" effettivamente ad un giudizio che si svolga in tempi ragionevoli. Si ritiene che, sebbene tale disposizione faccia genericamente riferimento all"atto di impugnazione", la stessa abbia un'operatività limitata al solo atto di appello, tenuto conto che è testualmente indicato che l'onere di eleggere o dichiarare il domicilio è funzionale a consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio", adempimento previsto solo per il giudizio di appello. Peraltro, poiché la disposizione prevede che l'impugnazione sia inammissibile se l'onere è inadempiuto, la stessa non può che essere di stretta interpretazione, dato che il superamento del dato testuale creerebbe un ostacolo ad accedere al giudizio di legittimità non previsto dalla legge con grave lesione del diritto di difesa (in tal senso: Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2023, n. 22140 e Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2023, n. 29321). Il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., a differenza del comma precedente non si riferisce all'impugnazione in genere, ma solo a quella proposta dall'imputato assente. Lo stesso, come già ricordato dispone che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare e che questo debba contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio; tuttavia - ed il punto è decisivo - quest'ultimo adempimento è previsto al fine di consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio. Dunque: l'elezione e la dichiarazione di domicilio sono necessarie - sia che si proceda in presenza, sia che si proceda in absentia -, "solo quando" si debba effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio, ovvero solo quando si propone la prima impugnazione. Si ritiene, cioè, che il richiamo al decreto di citazione a giudizio effettuato dall'art. 581 c.p.p. commi 1-ter ed 1-quater non sia "atecnico" (contra Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2023, n. 39166), ma sia invece specificamente diretto ad accelerare la notifica del decreto di citazione in appello garantendo l'effettiva conoscenza del passaggio di fase ed il diritto a partecipare ad un giudizio che si concluda in tempi ragionevoli. Il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. non disciplina l'unico caso in cui in Cassazione è necessario notificare l'avviso di udienza all'imputato, e non solo al difensore, ovvero quello in cui il ricorrente è difeso d'ufficio (art. 613 c.p.p.). Benché possa rinvenirsi una assonanza tra la notifica dell'avviso della udienza fissata per il giudizio di cassazione e la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché entrambe le notifiche sono destinate all'imputato personalmente, deve ritenersi che la causa di inammissibilità prevista dalla norma non sia estensibile - in assenza di qualsivoglia supporto letterale - al giudizio di cassazione che si svolge nei confronti di un imputato difeso ex officio. Quest'ultimo dovrà pertanto conferire, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare al suo difensore d'ufficio, ma potrà non eleggere, o dichiarare, il domicilio.  In conclusione: la Suprema Corte ritiene che il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. disciplini, in via generale, "l'impugnazione dell'assente" e contribuisca a strutturare lo statuto del processo in absentia progettato dalla riforma c.d. "Cartabia". Si tratta di un adempimento informato dalla necessità di proteggere il processo dalla rescissione, coerente con le convergenti indicazioni che provengono dal diritto convenzionale ed euro unitario: il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'assente "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione. Tale inquadramento consente di ritenere che il "mandato ad impugnare" debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, dato che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all'imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che "concluda" il percorso processuale di cognizione. L'elezione o la dichiarazione di domicilio devono essere, invece, allegate, anch'esse a pena di inammissibilità, solo quando l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio: dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio.

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