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Riforma Cartabia: l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto

Autore: Valerio de Gioia
Data: 28 Luglio 2023

Con sentenza n. 33355 del 28 giugno-28 luglio 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia"), l'art. 156 c.p.p. stabiliva: - nel comma 1, che «Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona»; - nel comma 3, che «Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157».

Nella vigenza delle predette disposizioni, le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 27 febbraio 2020, n. 12778) avevano alfine chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". Il D.L.vo n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia"), ha introdotto, all'interno dell'art. 581 c.p.p., il comma 1-ter, il quale prescrive a pena d'inammissibilità dell'impugnazione un nuovo adempimento. Il predetto decreto, art. 10, ha anche apportato ai commi 1 e 3 dell'art. 156 c.p.p. le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «detenuto» sono aggiunte le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «sono» è inserita la seguente: «sempre»; 2) al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono inserite le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «157» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1». Lo stesso D.L.vo n. 150 del 2022, art. 10, ha, inoltre, inserito il nuovo art. 157-ter c.p.p. (rubricato: "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio"), il cui comma 3 stabilisce quanto segue: «3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.». Infine, lo stesso D.L.vo n. 150 del 2022, art. 10, nell'art. 164 c.p.p. ha previsto che le parole: «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.» Così riepilogato il nuovo quadro normativo di riferimento, potrebbe in astratto sembrare legittimo argomentare nel senso che la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. abbia natura di lex specialis rispetto all'art. 156 stesso codice, e risulti applicabile anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto. A tale conclusione sarebbe, invero, consentito pervenire se l'intervento novellatore di cui al D.L.vo n. 150 del 2022 si fosse limitato all'introduzione del predetto comma 1-ter. Gli ulteriori interventi novellatori inerenti alla disciplina delle notificazioni, specifici ed ineludibili, impongono, peraltro, di ritenere il contrario. L'art. 157-ter, comma 3, c.p.p., riguardante (come precisato inequivocabilmente dalla rubrica) le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.». Se la disposizione di cui all'art. 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti c.p.p., natura di lex specialis universalmente applicabile, la disposizione di cui all'art. 157-ter, comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all'interprete non è consentito ritenere. Per altro verso, l'interprete deve necessariamente prendere atto del fatto che la disposizione di cui all'art. 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto (l'art. 156 c.p.p. non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione), e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater. Il novellato sistema delle notificazioni all'imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente: la conclusione cui la Suprema Corte è pervenuta consente, infatti, di valorizzare come non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori che hanno interessato l'art. 156, comma 1, il quale ora stabilisce che «Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona». L'inserimento dell'avverbio «sempre» in riferimento a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, evidenzia, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; tale assunto trova conferma ulteriore nella salvezza di «quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.», a sua volta espressamente inserita all'interno del testo novellato dell'art. 164. Il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter evidenzia, altresì, che quest'ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti.

Al termine la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.L.vo n. 150 del 2022, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.L.vo) – che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto».

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