Con sentenza n. 6422 del 23 gennaio-13 febbraio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, c.p.p., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione (Cass. pen., sez. V, 3 luglio 2023, n. 37789 - in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione - del tutto analoga a quella in scrutinio - che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.). Come già osservato non si può prescindere dal dettato del comma 3...
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