Con sentenza n.
43848 del 29 settembre-31 ottobre 2023, la seconda sezione penale della Corte
di Cassazione ha affrontato la questione delle conseguenze derivanti dalla inosservanza
della regola processuale, introdotta dall'art. 31 ,comma
1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, contenuta
nell'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., secondo la quale il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro
anni, dà avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni
sostitutive indicate dall'art. 53 e ss., L. 689/81, qualora ne ricorrano le
condizioni di legge.
L'art. 95,
D.L.vo n. 150 del 2022, che disciplina li regime transitorio in materia di pene
sostitutive delle pene detentive brevi, entrato in vigore il 30 dicembre 2022,
dispone che "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981,
n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti
in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto" a differenza della preclusione prevista dalla stessa
norma in ipotesi di pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione
che, però, disciplina, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza, la possibilità del condannato di formulare istanza al giudice
dell'esecuzione. La norma di recente introduzione prevede che il
giudice, se ritiene in base ad una delibazione sommaria degli elementi a sua
conoscenza, che ricorrano i presupposti per consentire l'accesso dell'imputato
alle sanzioni sostitutive, avvisa le parti presenti alla lettura del
dispositivo e raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato o del suo
procuratore speciale; se al momento non è nelle condizioni di applicare la
misura sostitutiva, sospende il giudizio e rinvia ad
altra udienza, acquisendo eventuali informazioni d a parte dell'Ufficio
Esecuzione Penale. Dal tenore letterale della norma si evince che
sussiste un potere discrezionale del giudice di primo grado di proporre
l'applicazione di una sanzione sostitutiva all'imputato, se ritiene che ne
ricorrono i presupposti. L'avviso è propedeutico all'applicazione della
misura sostitutiva e presuppone una delibazione positiva anche se sommaria dei
presupposti da parte del giudice sicché non sussiste un obbligo automatico
riferito a tutte le pronunzie di condanna a pena inferiore ai quattro anni non
sottoposte alla sospensione condizionale.
Deve pertanto
affermarsi che l'omesso avviso di cui all'art. 545-bis c.p.p. non comporta
alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di
merito, sia pure implicita, del collegio giudicante sulla sussistenza dei
presupposti per accedere ad una misura sostitutiva. Ne deriva che se in
ipotesi il giudice ritenga non sussistenti i presupposti per accedere alla
misura sostituiva, non è tenuto ad avvisare l'imputato, né tantomeno a
sospendere il processo e potrà spiegare le ragioni del mancato esercizio del
suo potere ufficioso in sentenza, impugnabile secondo le regole generali. Ulteriore corollario è che li ricorrente non può
dolersi con l'impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la
sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della corte
territoriale.
Occorre infatti rilevare che la Suprema Corte ha
già avuto modo di precisare che la possibilità di vedersi riconosciuto in
appello un trattamento più favorevole secondo quanto previsto dall'art. 545-bis
c.p.p. (inserito dall'art. 31, comma 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150,
decorrente – ex D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 – dal 30 dicembre 2022), poiché
relativo a profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve
essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello con
particolare riferimento all'art. 597, comma 1, c.p.p. laddove limita l'ambito
conoscitivo del giudice di secondo grado ai punti della decisione strettamente
connessi ai motivi proposti. Recente pronunzia ha chiarito che la lettura
congiunta dell'art. 545-bis e 597, comma 1, c.p.p. in uno all'art. 95, D.L.vo
n. 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede
di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi, consentita in via
transitoria anche al giudice di appello, l'istanza debba comunque essere
introdotta attraverso modalità compatibili con il rito delle impugnazioni e
dell'appello: attraverso i motivi nuovi, quando ciò sia in concreto possibile,
o quantomeno nelle conclusioni, allorché la novità in punto di sanzione
intervenga in un momento in cui non sono più formulabili motivi nuovi (Cass.
pen., sez. VI, n. 41313/2023). Nell'ipotesi in cui la corte non abbia reso
l'avviso di cui alla norma, deve pertanto ritenersi che abbia implicitamente
escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure
sostitutive e tale omissione può configurare una nullità solo qualora la difesa
abbia sollecitato l'esercizio discrezionale del potere officioso della Corte e
non abbia ricevuto al riguardo risposta.