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Riforma Cartabia/Nordio: retroattive le modifiche in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche con riferimento alla «condotta del reo susseguente al reato»

Autore: Giulia Faillaci
Data: 21 Febbraio 2023

Con sentenza n. 7573 del 27 gennaio 2023, depositata il 21 febbraio 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., alla luce delle riforme intervenute con la riforma Cartabia.

La disposizione dettata dall'art. 131-bis c.p. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità - pur continuando a precluderne l'applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all'ampliato elenco contenuto nel nuovo secondo comma di quell'articolo - nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma» quelle «anche in considerazione della condotta susseguente».

L'effetto di tale riscrittura è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis c.p., essendo oggi la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al 'passato' o al 'presente' rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l'imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell'illecito (condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano: Cass. pen., sez. V, 2 dicembre, n. 660).

La disposizione dettata dall'art. 131-bis c.p.. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: dunque, anche al delitto accertato – nel caso di specie – a carico del ricorrente, chiamato a rispondere del reato di calunnia punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni. Ricorrente il quale, come si è visto, aveva già domandato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. previa riqualificazione del fatto contestato, ed ha poi espressamente sollecitato, con un motivo nuovo, l'applicazione di quella stessa disposizione in virtù delle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 150 del 2022. 

A tale quesito ritiene la Suprema corte debba darsi una risposta favorevole all'imputato, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.: ne consegue il riconoscimento dell'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681). Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l'applicazione di quell'istituto di diritto penale sostanziale.

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