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Con l'ordinanza n. 21139 del 22 giugno 2026, la Corte di cassazione affronta due questioni tra loro connesse: la formazione del giudicato sulla domanda restitutoria e la ripetibilità delle somme versate in eccedenza a titolo di mantenimento del figlio.
Sul piano processuale, la Corte ribadisce che una proposizione contenuta esclusivamente in motivazione non può supplire alla totale assenza di una statuizione nel dispositivo. Il principio di integrazione tra motivazione e dispositivo opera soltanto quando quest’ultimo contenga una decisione precettiva, ancorché incompleta o indeterminata; non quando manchi del tutto una pronuncia su uno specifico capo di domanda. Nel caso di specie, pertanto, l’affermazione secondo cui il genitore avrebbe potuto ripetere o compensare le somme versate oltre il dovuto non aveva prodotto né titolo esecutivo né giudicato sostanziale. La domanda restitutoria poteva dunque essere riproposta in autonomo giudizio, senza incorrere nel...
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