Con l’ordinanza n. 7119 del 25 marzo 2026 la prima sezione civile della Corte
di Cassazione ha affermato che in tema di risarcimento del danno, gli
interessi compensativi sulla somma dovuta, sia per responsabilità contrattuale che
extracontrattuale, costituiscono una componente di quest'ultimo, in quanto
debito di valore, con la conseguenza che l'impugnazione della decisione di
primo grado avente ad oggetto la liquidazione del danno si estende
necessariamente al computo di tali interessi, senza che possa invocarsi il
giudicato in ordine alla misura o alla decorrenza degli stessi, pur in difetto
di una puntuale censura sul punto, ben potendo il giudice dell'impugnazione
procedere ad una nuova quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio
e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che
ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore.
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione sostiene con chiarezza...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi