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Con sentenza n.
41570 del 25 maggio-12 ottobre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nel delitto di furto, il
fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come
qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.
In sintesi, li
profitto rilevante è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso,
ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Ora chi distrugge,
disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibile un bene esercita
senz'altro atti di dominio, ma ove questi siano fini a sé stessi, li profitto
che l'autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza
rispetto ad altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa.
È ben vero che la funzione delimitatrice del dolo specifico ne risulta in tal modo più ridotta, ma si tratta di un risultato pienamente coerente con la volontà del legislatore. La...
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LIBRO
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