Con
ordinanza n. 27903 del 29 ottobre 2024, la seconda sezione civile della Corte
di Cassazione ha affermato che, in caso di responsabilità del conducente, anche
alla luce della presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., del pari deve
ipotizzarsi un concorso di responsabilità del proprietario per avere permesso
la circolazione del veicolo, nella consapevolezza che lo stesso, per l'assenza
della prescritta revisione, non può essere posto in circolazione.
Trattasi
di prescrizione posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale,
posto che solo tramite la revisione può essere verificato lo stato manutentivo
del veicolo con il decorrere del tempo, e quindi la sua idoneità a poter
circolare, verificando che le sue condizioni non determinino un incremento del
pericolo insito nella circolazione stradale.
In tal senso rileva la giurisprudenza di legittimità che per i veicoli che non abbiano passato la revisione periodica ha escluso anche la circolazione...
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