Con ordinanza 14 ottobre 2026, n. 26817 la terza Sezione civile
della Corte di cassazione ha affermato che, in tema di responsabilità civile da
circolazione stradale, qualora non sia stata ancora giudizialmente accertata la
corresponsabilità dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, la pretesa
dell’assicuratore che abbia integralmente soddisfatto i danneggiati non integra
ancora un’azione di regresso in senso proprio ex art. 2055, comma 2, c.c., ma
si configura anzitutto come azione di accertamento o di graduazione delle
rispettive responsabilità, cui può conseguire la domanda di regresso.
Tale diritto è soggetto al termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 2947, comma 2, c.c.; tuttavia, la domanda giudiziale diretta all’accertamento della concorrente responsabilità, ancorché processualmente inammissibile perché tardivamente proposta, è idonea a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c., con effetto...
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