La terza Sezione civile della
Cassazione, con ordinanza 27 aprile 2026, n. 11299, chiarisce in modo netto il
criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna
selvatica, consolidando l’orientamento che riconduce la fattispecie all’art.
2052 c.c.
La vicenda trae origine da un
sinistro stradale determinato dall’improvviso attraversamento di un cinghiale.
Mentre il giudice di primo grado
aveva accolto la domanda risarcitoria, il Tribunale, in sede di appello, aveva
escluso la responsabilità della Regione, ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c.
e richiedendo la prova di una specifica condotta colposa dell’ente.
La Suprema Corte censura tale
impostazione, ritenendola non conforme all’orientamento ormai consolidato della
giurisprudenza di legittimità.
In particolare, viene ribadito che i danni cagionati dalla fauna selvatica devono essere inquadrati nell’ambito della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., in...
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