Con l'ordinanza
n. 20296 del 17 giugno 2026, la prima Sezione civile della Cassazione affronta
un caso di sospensione della responsabilità genitoriale, tratteggiando alcuni
presupposti.
Madre e padre venivano sospesi dalla
responsabilità genitoriale rispettivamente la prima perché ostacolante ed
incapace di consentire al figlio di accedere alla figura paterna, il secondo
perché incapace di dialogare con la moglie e mosso da spirito di vendetta verso
di lei piuttosto che dall’interesse di riallacciare i rapporti con il figlio. Detto
provvedimento veniva confermato in sede di reclamo e quindi impugnato in
Cassazione.
Tutti e cinque i motivi proposti vengono
respinti. Di questi, il primo e il secondo
sono degni di nota.
La Cassazione reputa infondato il primo motivo con il quale si lamentava che l’ordinanza di sospensione reclamata fosse stata confermata dalla Corte d’appello senza (ri)ascoltare il minore, non tenendo conto del suo persistente rifiuto a...
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