Con l’ordinanza n. 22819 del 6 luglio 2026 la seconda Sezione civile
della Corte di cassazione interviene su due questioni strettamente connesse e
di notevole rilevanza pratica: il termine di prescrizione applicabile ai
contributi condominiali relativi a lavori straordinari e l’idoneità dei
rendiconti successivi a interrompere tale prescrizione.
La controversia traeva origine dall’impugnazione di una
deliberazione di approvazione del consuntivo, nella quale era stato addebitato
a un condomino un importo risalente a precedenti gestioni e riferito a lavori
di rifacimento di balconi e terrazze. Il giudice d’appello aveva escluso la
prescrizione del credito, sia in ragione della natura straordinaria delle
spese, sia attribuendo rilievo alle successive deliberazioni di approvazione
dei rendiconti e a un precedente giudizio di impugnazione assembleare.
La Cassazione conferma, anzitutto, la distinzione tra oneri ordinari e straordinari. Soltanto i primi presentano quella...
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