Con ordinanza n. 2953, depositata
il 10 febbraio 2026, la prima Sezione civile della Cassazione si sofferma sul
tema del rimborso delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli,
chiarendo i rapporti tra clausola di preventiva concertazione e diritto al
rimborso.
Nel caso di specie, la madre
aveva anticipato i costi triennali di iscrizione del figlio – maggiorenne ma
non ancora economicamente autosufficiente – ad una scuola privata di musica,
chiedendo al padre il rimborso del 60% della spesa, come previsto nella
sentenza di divorzio, che subordinava le spese straordinarie alla previa
concertazione.
Il padre aveva negato il
rimborso, invocando la mancata preventiva condivisione della scelta.
La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo che l’assenza di concertazione non fosse di per sé ostativa, purché la spesa risultasse conforme all’interesse del figlio e proporzionata alle...
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