Con sentenza n. 42157 del 19 settembre-18 novembre 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha osservato che, in tema di reati
concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per
il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7
dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non
conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti,
ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento
anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella
direzione (Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 4).
Si è perciò ritenuto che, per l'integrazione dell'attenuante, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Cass. pen., sez. III, 15 aprile...
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