Con ordinanza n. 10376 del 17 aprile 2024, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di corresponsione della somma
dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano ha affermato che,
mentre è corretto non procedere alla “rivalutazione”, essendo stata
quantificata “all’attualità” la somma dovuta a titolo di risarcimento (sicché
non avrebbe avuto ragione d’essere la funzione di “reintegrazione” del valore
del bene perduto, propria della rivalutazione), gli interessi devono essere
autonomamente conteggiati, data la loro differente funzione “compensativa” del
pregiudizio (ulteriore, oltre a quello costituito dalla lesione del diritto
cagionata dall’illecito) consistente nel ritardato pagamento della somma che
esprime in termini monetaria l’entità del danno subito.
La Suprema Corte ha, invero, costantemente affermato che “ai fini dell’integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono...
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