Con ordinanza 19 gennaio 2026, n.
1008, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione ribadisce che la
determinazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non
collocatario costituisce espressione di un apprezzamento discrezionale rimesso
al giudice di merito, chiamato a declinare in concreto il principio
dell’affidamento condiviso nel superiore interesse del minore.
La Corte chiarisce che il diritto
del figlio a mantenere una relazione continuativa e significativa con entrambi
i genitori non implica l’adozione di un criterio di parità aritmetica dei tempi
di permanenza presso ciascuno di essi. La bigenitorialità, infatti, non si
esaurisce in una ripartizione quantitativa del tempo, ma deve essere valutata
in termini qualitativi, avuto riguardo alla capacità del regime di
frequentazione di assicurare al minore equilibrio affettivo, continuità delle
abitudini di vita e benessere complessivo nel contesto quotidiano di
riferimento.
In tale...
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