Con la sentenza 31 marzo 2026, n. 44, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 131 bis, terzo comma, n. 3, c.p., nella parte in cui esclude in modo assoluto la possibilità di ravvisare la particolare tenuità del fatto nell’ipotesi di tentata estorsione non aggravata.
Il fulcro della decisione è individuato nella violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di rapina, per il quale la causa di non punibilità è esclusa solo nelle ipotesi aggravate. Proprio tale asimmetria, a fronte di fattispecie poste dal legislatore su un piano di sostanziale prossimità, ha condotto la Corte a ritenere non giustificata la preclusione riferita all’estorsione tentata semplice.
La decisione riafferma l’esigenza che la risposta penale resti affidata a un apprezzamento individualizzato del caso concreto, coerente con i principi di proporzionalità, uguaglianza e finalità rieducativa della pena. Ne...
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