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«The best interest of the child» nelle ipotesi di mandato d’arresto europeo della madre convivente

Autore: Beatrice Gregorini
Data: 21 Dicembre 2023

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C- C-261/22 del 21 dicembre 2023, si è pronunciata sulla compatibilità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo, con gli articoli 7 (“Rispetto della vita privata e della vita familiare”) e 24 (“Diritti del bambino”), paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Significativamente la Corte di Lussemburgo ha posto l’attenzione sulle modalità di esecuzione delle pene pronunciate a carico di madri conviventi con figli minorenni e sulle misure da adottare nei confronti di questi ultimi per garantire la tutela del loro supremo interesse. Rileva, in siffatte ipotesi, il bilanciamento tra il diritto della madre a non essere privata del suo rapporto con i figli e il diritto del minore a ricevere assistenza materna adeguata e conforme al suo superiore interesse, sul presupposto dei disposti normativi degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’UE, deve essere letto, chiarisce la Corte, alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24 paragrafi 2 e 3 della Carta, in tutte le ipotesi di mandato di arresto di una donna genitrice di minori con lei conviventi, nel senso secondo il quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, rifiutare o differire la consegna della donna stessa, ogni qualvolta vi sia l’esistenza di un rischio reale che lei o i suoi figli minori subiscano una violazione dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione [v. sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, punto 46, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, punti 72 e 96].

L’interesse dei figli in tenera età spesso risulta quello «di continuare ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con la madre», «a prescindere dal fatto che ciò avvenga in ambiente carcerario oppure nell’ambito di modalità alternative che permettano il mantenimento della madre a disposizione delle autorità giudiziarie di tale Stato membro oppure il collocamento di detti minori al di fuori di tale ambiente». Infatti, l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta enuncia il diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò sia contrario al suo benessere. Ad ogni modo, però, certamente, la determinazione dell’interesse superiore del minore rientra in una valutazione che deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie [v. sentenze del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto a kafala algerina), C-129/18, punto 73; del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C-441/19, punti 46 e 60, nonché dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore), C-112/20, punto 27].

Nelle ipotesi di mandato d’arresto europeo di una donna madre di uno o più figli minori d’età, dunque, «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve valutare l’effettività del rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 7 nonché dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, nell’ambito di un esame in due fasi»: in una prima fase l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, mentre nella seconda fase deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase possano incidere sulle condizioni di detenzione della persona protagonista del mandato d’arresto europeo stesso o di cura dei suoi figli minori.

L’autorità giudiziaria emittente è tenuta, dal canto suo, pena la violazione del principio di leale cooperazione tra Stati sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, a fornire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ogni informazione richiesta per l’esame. Il dialogo tra gli Stati, difatti, è presupposto essenziale per il concreto soddisfacimento de The best interest of the child, che, sul fondamento dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, in tutti gli atti relativi ai minori, deve essere considerato preminente.

Ordunque, la possibilità per un genitore e il figlio di stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare che le autorità degli Stati membri dell’UE, in leale cooperazione, devono considerare preminentemente, se «lo stare insieme» è conforme al supremo interesse del fanciullo.

Tutto ciò premesso, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, interpretato alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 4 TUE, allora, non può avere l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali del minore e di tutelare preminentemente i suoi interessi.

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