Con ordinanza n.
3493 del 7 febbraio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che lo stato di fatto derivante dal godimento esclusivo della cosa
comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a farlo
ritenere funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche,
invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro
compossessore, risultando necessario, a fini dell’usucapione, la manifestazione
del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso
un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente
incompatibile con il possesso altrui.
Alla stregua di questo principio, la Suprema Corte ha, ad esempio, escluso l’usucapione con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte...
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