La
Quarta Sezione penale della Corte di cassazio,ne con la pronuncia 10 dicembre
2025, n. 39736 (ud. 4 dicembre 2025) ha affermato che, in tema di guida in
stato di ebbrezza, la mera presenza dell’imputato all’interno di un veicolo
fermo, con motore acceso, non integra di per sé la condotta di “guida” ex art.
186 cod. strada, ove manchi la prova di una precedente movimentazione del mezzo
in area destinata alla circolazione o di una situazione riconducibile alla
“fermata” come fase dinamica della circolazione.
È
pertanto illogica e contraddittoria la motivazione che riconduce
automaticamente alla nozione di guida l’accensione del motore di un veicolo
collocato in posizione estranea alla circolazione stradale, senza accertare un
effettivo inserimento o un concreto rischio di inserimento nel flusso veicolare
La Corte ribadisce un principio di legalità sostanziale spesso evocato ma non sempre applicato con coerenza: la guida non può essere presunta dalla...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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