Con ordinanza 9 giugno 2026, n. 18664, la seconda Sezione
civile della Cassazione ha chiarito che il proprietario dell'ultimo piano di un
edificio in condominio può elevare nuovi piani o fabbriche solo nel caso in cui
sopra il suo appartamento sussistano manufatti di proprietà comune (come il
tetto o il sottotetto non praticabile), che possono essere spostati al termine
della sopraelevazione. Ma, qualora la soffitta (o il sottotetto) di un edificio
in condominio sia di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini, essa deve
essere considerata, ai fini della sopraelevazione, come ultimo piano, onde, ai sensi
dell'art. 1127 c.c., il diritto di sopraelevare l'edificio spetta solo al
proprietario di essa.
La ratio della norma è evidente: la costruzione realizzata in sopraelevazione non può che spettare al soggetto titolare del bene più logisticamente prossimo alla futura sopraelevazione. Come è noto, l'ordinamento non esclude la possibilità di deroghe pattizie al...
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