La
Corte Suprema di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza n. 2861 del 9
febbraio 2026, ha affermato il principio secondo cui la tardiva notificazione
del verbale di accertamento di una violazione al Codice della strada, ai sensi
dell’art. 201, comma 5, c.d.s., non determina l’automatica estinzione
dell’obbligazione sanzionatoria, ma integra un vizio del procedimento formativo
del titolo esecutivo, che deve essere fatto valere dal destinatario mediante
tempestiva opposizione al verbale stesso; in mancanza, la questione resta
preclusa e non può essere dedotta in sede di opposizione all’ingiunzione di
pagamento o alla cartella esattoriale.
La
Corte precisa, in linea di continuità con Cass., Sez. Un., 22 settembre 2017, n.
22080, che solo l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione del verbale
consente di far valere l’estinzione della pretesa sanzionatoria in sede di
opposizione all’atto della riscossione.
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