Con sentenza n. 9570 del 14
aprile 2026, la seconda Sezione civile della Suprema Corte ha affermato che, in tema di condominio,
l’installazione da parte del singolo condomino di un impianto di
videosorveglianza all’interno della propria unità immobiliare è lecita solo se
l’angolo di ripresa è limitato alle parti di proprietà esclusiva; qualora le
telecamere inquadrino anche spazi comuni, il trattamento dei dati personali
deve rispettare i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità di
cui al Regolamento (UE) 2016/679, restando esclusa l’applicabilità dell’art.
1122-ter c.c., che riguarda gli impianti insistenti su parti comuni.
La pronuncia chiarisce quindi in modo netto la distinzione tra collocazione dell’impianto e ambito delle riprese. L’art. 1122-ter c.c. trova applicazione solo quando l’impianto incide materialmente sulle parti comuni; diversamente, se installato nella proprietà esclusiva, la questione si sposta sul terreno...
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