Con sentenza del 27 febbraio 2025, relativa alla causa X. c. Cipro, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito come l’obbligazione positiva degli Stati di tutelare l’integrità fisica del singolo garantita dal combinato disposto degli artt. 3 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – di seguito «CEDU» – possa estendersi a questioni inerenti all’effettività delle relative indagini, con particolare riguardo, per la loro specificità, ai procedimenti volti ad accertare e a punire abusi sessuali. La Corte ha precisato che le autorità dello Stato sono tenute – in forza di un’obbligazione di mezzi e non di risultato – ad adottare ogni misura che possa ragionevolmente essere impiegata nella raccolta delle prove; affinché le indagini possano essere qualificate effettive, è, infatti, necessario che siano sufficientemente accurate. A tal fine, ogni carenza che pregiudichi la corretta ricostruzione dei fatti ovvero l’identificazione delle persone potenzialmente coinvolte non è in linea con un siffatto livello di accuratezza (v. X. e altri c. Bulgaria, n. 22457/16, § 185, 2 febbraio 2021). La Corte ha, inoltre, ribadito alcuni elementi dei quali, nell’ambito di casi di abuso sessuale, lo Stato deve tenere conto onde non incorrere nella violazione dei citati artt. 3 ed 8 CEDU: ogni atto sessuale che non sia consensuale deve essere, infatti, sanzionato e perseguito con misure effettive da parte dello Stato stesso, non ostando a tal proposito l’assenza da parte della vittima di una resistenza fisica (v. M. G. C. c. Romania, n. 61495/11, § 59, 15 marzo 2016, e I. C. c. Romania, n. 36934/08, § 52, 24 maggio 2016), dovuta ora a fattori psicologici ora al sentimento di paura nei confronti dell’autore dell’abuso (v. M. C. c. Bulgaria, n. 39272/98, § 164, 4 dicembre 2003). Le fasi tanto dell’indagine quanto del processo, poi, devono essere condotte avendo riguardo alle condizioni psicologiche, oltre che fisiche, della vittima al fine di non esacerbare lo stato di turbamento della stessa (v. Y. c. Slovenia, n. 41107/10, § 109, 28 maggio 2015). A tal riguardo, la Corte non manca di rilevare, inter alia, l’obbligazione in capo allo Stato di disporre di figure professionali con un’adeguata e continua formazione che siano impegnate nei procedimenti che abbiano ad oggetto casi di abuso sessuale, nonché di garantire alle vittime di violenza sessuale un supporto medico e psicologico facilmente accessibile, nell’osservanza, d’altronde, rispettivamente degli articoli 15 e 25 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – “Convenzione di Istanbul”.
L’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima deve, pertanto, essere apprezzata sulla base di una valutazione che tenga conto del contesto di riferimento sia per quanto riguarda lo stato della vittima sia per ciò che concerne le modalità in cui tali dichiarazioni sono state rilasciate. Come chiarito dalla Corte, infatti, l’eventuale successiva ritrattazione in merito alla versione deposta in un primo momento prossimo al presunto abuso non è sufficiente di per sé a minare la credibilità dei fatti denunciati dalla vittima né a fortiori a costituire prova della simulazione del reato, rendendosi necessaria, in ogni caso, la disposizione di accurati accertamenti da parte dello Stato onde assolvere l’obbligazione positiva di cui agli artt. 3 ed 8 CEDU; a tal proposito, ha sottolineato la Corte, circostanze concernenti il comportamento della vittima od anche la sua personalità non esonerano lo Stato dall’osservanza di detta obbligazione (v. D. J. c. Croazia, n. 42418/10, § 101, 24 luglio 2012). Diversamente, infatti, lo svolgimento delle relative indagini verrebbe compromesso da pregiudizi di genere con il rischio, peraltro, di colpevolizzare la stessa vittima; e anche l’effettiva tutela dei diritti delle vittime di violenza di genere potrebbe, di conseguenza, essere minata dalla progressiva formazione di un persistente sistema di impunità degli autori di abusi sessuali, a sua volta pregiudizievole per la fiducia delle vittime nei confronti del sistema giudiziario penale dello Stato, a prescindere dalla presenza di un quadro legislativo soddisfacente in merito (v. J. L. c. Italia, n. 5671716, § 140, 27 maggio 2021), venendo, dunque, meno l’effettività della tutela dei diritti accordata dal combinato disposto degli artt. 3 ed 8 della Convenzione.
CORSO VIDEO REGISTRATO
Gabriele Casartelli, Anna Lago