Con la sentenza n. 42970 del 14 ottobre-26 novembre 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che integra l'elemento
oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva
della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza
di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in
essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della
persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della
materialità degli atti compiuti sulla sua persona (Cass. pen., sez. III, 23
giugno 2016, n. 22127).
Quanto all'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non...
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LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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