La prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
nella causa Caldarar e altri contro Polonia n. 6142/16 del 6 febbraio 2025, ha
stabilito la necessità di facilitare l’accesso paritario alla giustizia, nella
lotta all’antiziganismo, ovvero a ogni forma di discriminazione, pregiudizio e
odio generalizzato verso le popolazioni minoritarie, quali quelle Rom.
La Corte EDU ha riconosciuto con preoccupazione che
l’antiziganismo è diffuso e duraturo e che comporta, tra l’altro,
«discriminazioni numerose e altre violazioni dei diritti [dei Rom], creando al
contempo barriere che impediscono loro di accedere alla giustizia», così come
sottolineato dal Consiglio di Europa nella Raccomandazione CM/Rec(2017)10 agli
Stati membri sul migliorare l’accesso alla giustizia per i Rom e i Viaggianti
in Europa, adottata il 17 ottobre del 2017.
Le forme di discriminazione verso minoranze societarie sono molteplici, sono radicate e fanno sì che popoli vulnerabili sul piano dei diritti rimangano lontani, se non esclusi totalmente, dalla giustizia nazionale. Il principio base dell’equiparazione di tutela di un cittadino UE e di una persona appartenente alla comunità Rom è dettato dal combinato disposto degli articoli 3, 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per cui se un locale «costituisce “casa” […] [per] l’esistenza di legami sufficienti e continuativi con un luogo specifico» (vedi, ad esempio, Buckley contro il Regno Unito, 25 settembre 1996, §§ 52-54; Relazioni di sentenze e decisioni 1996-IV; Relazione della Commissione dell'11 gennaio 1995, § 63; Winterstein e altri contro Francia, n. 27013/07, § 141, 17 ottobre 2013) lo Stato deve garantire tutela piena dei diritti della persona riconosciuti nella Convenzione, consentendo, allora, alla stessa un effettivo ed esente da discriminazioni accesso alla giustizia e alla tutela dello Stato (vedere, nei principi generali e fondamentali applicabili, Winterstein e altri, sopra citato, §§ 147-48; Yordanova e altri contro Bulgaria, n.25446/06, §§ 117-18, 24 aprile 2012; Hirtu e altri contro Francia, n. 24720/13, § 70, 14 maggio 2020).
Le autorità di ciascuno Stato devono, certamente, agire in modo tale da agevolare tale accesso paritario, senza barriere, vincoli o ostacoli, che rappresenterebbero altrimenti ingerenza nella vita privata e familiare (cfr. Yordanova e altri, sopra citato, §§ 104-05 e § 146; Winterstein e altri, citato sopra, §§ 142-43; Hirtu e altri, sopra citato, § 66, 14; vedere anche E. B. contro Francia, n. 43546/02, § 47, 22 gennaio 2008; Larkos contro Cipro, n. 29515/95, § 28, CEDU 1999‐I). Di certo l’accesso alla giustizia e alle forme di tutela riconosciute in ciascuno Stato membro dell’Unione europea è conseguenza del rispetto da parte della comunità Rom delle leggi, vigenti in ogni ambito e settore, del Paese in cui la comunità stessa si è stabilita e vive in un determinato periodo storico.
Secondo questo ragionamento giurisprudenziale, i singoli
delle popolazioni Rom, orbene, devono essere riconosciuti come “titolari” di
diritti riconosciuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e in carte interconnesse - come
la Raccomandazione CM/Rec(2017)10, la Convenzione quadro per la protezione
delle minoranze, i reports della Commissione europea contro il razzismo e
l’intolleranza - e, se così è, gli stessi possono anche acquisire il titolo di
“vittime” allorquando lo Stato violi una simile tutela, che, ricordano i
giudici di Strasburgo, è una tutela che si estende alla persona in quanto
persona, senza discriminazioni ed esclusioni di alcuna forma (cfr. Aksu contro
Turchia, n. 4149/04 e n. 41029/04, § 52, CEDU 2012; Micallef contro Malta, n.
17056/06, § 48, CEDU 2009).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, allora, inteso far notare che le «comunità svantaggiate come i Rom sono più vulnerabili alla violenza, alla discriminazione e all'esclusione, in contrasto con i loro diritti legali, e che è quindi importante adottare tutte le misure necessarie al fine di eliminare gli ostacoli discriminatori ai procedimenti giudiziari, in particolare l'antiziganismo, e che l'esistenza di sistemi appropriati di assistenza legale contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo». È opportuno, dunque, che gli Stati membri, tenendo debitamente conto dei loro sistemi costituzionali e, ove pertinente, delle rispettive circostanze nazionali, regionali e locali, facilitino l'accesso paritario alla giustizia e garantiscano l'efficacia dei ricorsi giudiziari.
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