Con ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di spese straordinarie, occorre
in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai
bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile
ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono
incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di
mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di
condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi
separativi previsti dall’art. 337-bis c.c., previa un’allegazione che consenta,
con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri
della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e
rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri
di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la
loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, in cui
convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze
del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni
economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito
dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale
nei procedimenti sopra menzionati (Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 379).
In tale ottica, la Suprema Corte ha ritenuto che le spese scolastiche e
mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a
carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico
forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino
sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così
integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto,
sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva,
per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo
sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con
riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed
imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (così Cass.
civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835).
Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento di tasse scolastiche, ecc. …) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento — ove il titolo preveda espressamente, in aggiunta ad esso, il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie e delle spese scolastiche — tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all’an (v. ancora Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Nella stessa ottica, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all’alloggio, rientra nelle vere e proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell’imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2023, n. 19532).
Le vere spese straordinarie, infatti, non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell’esercizio di apposita azione. La ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall’art. 337-ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno.
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