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Codice Rosso: la sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione ad un percorso di recupero dell’uomo violento

Autore: Valerio de Gioia
Data: 06 Marzo 2025

Con sentenza n. 9223 del 5 febbraio-6 marzo 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 165, comma 5, c.p. inserito dall’art. 6, L. 19 luglio 2019, n. 69.

La disposizione prevede che, «nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

L’art. 18 bis, disp. coordinamento e transitorie c.p., aggiunto dall’art. 15, comma 2, L. 24 novembre 2023, n. 168, prevede, inoltre, che «nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale». La natura della specifica condizione imposta dall’art. 165 c.p. come sopra riportato, tenuto conto della tipologia dei reati per i quali la stessa è prevista, non esclude la permanente operatività dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte a proposito della sorte della sospensione condizionale in assenza dell’adempimento da parte del condannato. I giudici di legittimità hanno ribadito, anche nella materia in esame, che l'inosservanza degli obblighi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell'adempimento (Cass. pen., sez. II, 6 marzo 1998, n. 1656). Tuttavia, come è già stato persuasivamente affermato, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta perché il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva, appunto, l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario (Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402). L'adempimento dell'obbligo, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 20378), con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2004, n. 10672) per fatti non imputabili al condannato. Pertanto, «l'impossibilità ad adempiere l'obbligo può essere ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, potendo venire in rilievo il caso fortuito o la forza maggiore, giammai fatti propri e volontari del condannato stesso, anche quando tali fatti, beninteso dipendenti esclusivamente da atti volontari del condannato, siano antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio subordinato all'adempimento dell'obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l'imposizione dell'obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone)» (Cass. pen., sez. III, n. 30402 del 2016, cit.). Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati, non avendo illustrato in termini completi e privi di manifesta illogicità, la non rimproverabilità al condannato del mancato, incontestato, adempimento, entro il termine fissato dal giudice della cognizione, degli obblighi imposti dalla legge. Tanto più l’obbligo motivazionale sarebbe stato stringente, tenuto conto proprio della natura delle prescrizioni di cui all’art. 165, comma 5, c.p. che assolvono ad una funzione di recupero e prevenzione particolarmente avvertita dall’ordinamento per la natura dei reati e delle relative condanne alle quali conseguono le prescrizioni normativamente imposte. In particolare risulta totalmente ignorato, nel provvedimento, che la giustificazione del ritardo nell’adempimento o nel vero e proprio inadempimento, deve avere riguardo al periodo di probation legislativamente imposto che deve essere ricollegato, non già all’indefinito termine intercorrente tra l’irrevocabilità della sentenza di condanna e l’intervento del giudice dell’esecuzione, assumendo rilievo il periodo che intercorre tra la definitività della sentenza e il momento (nel caso di specie un anno e mezzo) in cui scade il termine per l’esecuzione degli obblighi imposti. Rispetto a tale momento, ed esclusivamente ad esso, deve essere compiuta la verifica da parte del giudice dell’esecuzione adito ai fini della revoca che è chiamato a fornire piena motivazione in ordine alle eventuali allegazioni e dimostrazioni del condannato in punto di non rimproverabilità dell’inadempimento. A tal fine, non sono sufficienti espressioni generiche evocanti l’essere stata fornita una qualche (non meglio identificata) giustificazione all’inadempimento e ciò anche in ragione del fatto che la prescrizione di cui all’art. 165, comma 5, c.p. costituisce contenuto necessario della pronuncia di condanna a pena condizionalmente sospesa per i reati ivi indicati.

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