Con ordinanza
n. 24995 del 22 agosto 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha esaminato la questione della mancata attivazione di indagini fiscali di
polizia tributaria al fine di operare una valutazione comparativa della situazione
economica delle parti per la liquidazione dell’assegno divorzile.
La Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 ha
espressamente affermato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in
favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in
pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge
istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i
quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla
attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere
espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione
del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così,
verbatim, Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287; v. anche Cass. civ.,
sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1882; Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2019, n. 21234; Cass.
civ., sez. VI-1, n. 27771 del 2019).
Invero, la
Corte territoriale ha, infatti, escluso la fondatezza della domanda volta al
riconoscimento dell’assegno divorziale avanzata dal ricorrente, evidenziando la
mancata allegazione e prova da parte di quest’ultimo dei profili fattuali
sottesi ai requisiti perequativi e compensativi del predetto assegno, secondo
gli insegnamenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità negli arresti da
ultimo citati.
Ne consegue che la predetta statuizione giudiziale circa la mancata dimostrazione in giudizio degli altri presupposti applicativi richiesti per il riconoscimento dell’invocato assegno divorziale (diversi rispetto al profilo dell’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge istante) - statuizione, come detto conforme, peraltro, ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (per sopra ricordati) - toglie respiro anche all’ulteriore censura relativa alla mancata assunzione di indagine tributarie sui redditi e condizioni di vita degli ex coniugi, censura che si fondava proprio sulla necessità di acquisire informazioni sulla sperequazione reddituale e patrimoniali tra gli odierni contendenti.
L’art. 5, comma 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898, comunque, non impone in alcun modo al giudice l’obbligo di disporre indagini tramite la polizia tributaria, ma dispone più semplicemente che “in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”, scelta istruttoria che non può certo essere censurata in sede di legittimità.
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