Con sentenza n. 12555 del 22 febbraio
2023 (dep. 27 marzo 2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione,
intervenendo in relazione al reato di cui all’art. 659 c.p., ha rammentato
come, per una sedimentata giurisprudenza di legittimità, l'effettiva idoneità
delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle
occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento
in fatto rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, il quale non è
tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifici accertamenti di
natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di
altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici
della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante (Cass. pen., sez. III,
20 novembre 2019, n. 2685, che si riporta a Cass. pen., sez. III, 5 febbraio
2015, n. 11031; Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 2011, n. 20954; Cass. pen., sez.
I, 27 maggio 1996, n. 7042; Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2018, n. 9699).
Il giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2018, n. 10938).
Le sole dichiarazioni rese dai denuncianti sono sufficienti a sostenere l'accusa in assenza di ulteriori indagini di riscontro, anche di natura fonometrica, in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p. perché la sussistenza del reato in questione può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche di fonte dichiarativa, non essendo coerente con il principio di atipicità della prova e del libero convincimento del giudice penale il ricorso esclusivo ad accertamenti di natura tecnica (Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2015, n. 37097).
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto