Con
sentenza n. 22039 del 17 marzo 2023, depositata il 22 maggio 2023, la seconda
sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui,
ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro,
corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto
dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso
che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata
dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente
deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza
che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Cass. pen., sez.
un., 16 luglio 2020, n. 29541; Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2014, n. 2819; Cass.
pen., sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288).
Pur non
richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto
dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro,
trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di
una possibile base legale (Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2014, n. 23923; Cass.
pen., sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288), poiché il soggetto attivo deve agire
nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad
autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di
una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di
successo (Cass. pen, sez. II, 8 maggio 2017, n. 24478).
Detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito – che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare – deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo (Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2016, n. 52525). In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2015, n. 9931; Cass. pen., sez. II, 12 maggio 2017, n. 26235). Orientamenti risalenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. 23 gennaio 1952; Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 1969, n. 1835) e parte della dottrina tradizionale, premesso che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 393 c.p. la legge richiede soltanto l'uso della violenza o minaccia alla persona, avevano ritenuto non necessario che la persona rimasta vittima della violenza o della minaccia fosse quella in conflitto d'interessi con l'agente, poiché si dovrebbe avere riguardo non tanto e non solo alla persona verso la quale si indirizza la violenza o la minaccia, «ma al nesso di mezzo al fine che tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sé deve ricorrere», con l'ulteriore conseguenza che il reato, sempre che un tale nesso sia riscontrabile, sarebbe completo in tutti i suoi elementi anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l'antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona. L'orientamento può ritenersi ormai superato, e comunque non condivisibile: proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 c.p. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, dalla Suprema Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Cass. pen., sez. II, 6 maggio 2014, n. 33870: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2017, n. 5092), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2014, n. 16658 e Cass. pen., sez. II, 28 ottobre 2015, n. 45300, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli.
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Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto