Con ordinanza n. 24473 del 12 settembre 2024, la sezione lavoro della
Corte di Cassazione, intervenendo in relazione alla natura collettiva del
diritto di sciopero, ha affermato che lo sciopero è un diritto individuale del
lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla
tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l'attuazione dello sciopero
non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al
datore di lavoro (salva la eventuale particolare disciplina del codice di
autoregolamentazione), è necessario che l'astensione, totale o parziale, del
lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l'iniziativa
della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la
tutela di un interesse collettivo (Cass. civ. n. 6831/1987).
Quest’ultimo, infatti, costituisce elemento determinante dell’esercizio del diritto di sciopero, pur nella sottolineatura che l'art. 40...
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