Con la sentenza 23 giugno
2025, n. 23333 (ud. 12 marzo 2025) la Quarta Sezione della Corte di cassazione
penale ha affermato che lo steward addetto alla verifica del possesso di
regolare titolo di accesso da parte degli spettatori di un evento sportivo e
all’accertamento della conformità dell’intestazione del titolo alla persona
fisica che lo possiede - con conseguente possibilità di negare l’ingresso in
caso di difformità - non assume la qualifica di incaricato di un pubblico
servizio.
La vicenda trae origine
da una contestazione di peculato a carico di uno steward, accusato di essersi
appropriato di beni affidatigli in ragione del proprio servizio. La difesa
contestava la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio
necessaria per integrare il reato. La Suprema Corte ha sottolineato come quella
dell’incaricato di pubblico servizio è un’attività di carattere intellettivo,
caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango
intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale. In
particolare, l’attività dell’incaricato di pubblico servizio, secondo la
definizione contenuta nell’ art. 358 c.p., è disciplinata da norme di diritto
pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri
autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in
rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che
si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d’opera
meramente materiale come quella di controllo dei biglietti negli stadi.
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