Con ordinanza n. 14242 del 22 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il comma 2 dell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (Cass. civ. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. civ. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008;...
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