News

I limiti alla revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice d'appello

Autore: Giulia Faillaci
Data: 08 Novembre 2022

Con sentenza n. 42004 del 5 ottobre 2022 (dep. 8 novembre 2022), la terza sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato il tema concernente il potere di revoca della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado da parte del giudice di appello di ufficio, in presenza di impugnazione del solo imputato.

Secondo un diffuso orientamento, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma 3, c.p.., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al quarto comma dell'art. 164 c.p., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 c.p.p., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., tra le tante: Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 56279).

Questo orientamento – osserva la Suprema Corte – è condivisibile, ma sembra necessario operare una puntualizzazione.

Il giudice di appello ripete il proprio potere di revocare di ufficio i benefici, ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena, dalla disciplina dettata per la materia di esecuzione, e, segnatamente, dall'art. 674, comma 1-bis, c.p.p.

Infatti, la disciplina relativa al processo di cognizione non solo non contiene alcuna disposizione che autorizza la revoca di ufficio della sospensione condizionale, ma, addirittura, prevede, nell'ambito della disciplina del divieto di reformatio in peius, all'art. 597, comma 3, c.p.., che, «[q]uando appellante è il solo imputato, il giudice non può [...] revocare benefici [...]».

Il potere di revoca di ufficio dei benefici, peraltro, appare esercitabile negli stessi casi in cui potrebbe essere fatto valere dal giudice dell'esecuzione, per evidenti ragioni di economia processuale.

Viene perciò in rilievo il rimedio specificamente previsto dal legislatore per ovviare all'ipotesi di sospensione condizionale della pena concessa in difetto dei presupposti, con l'aggiunta del comma 1-bis nell'art. 674 c.p.p. mediante l'art. 1, comma 2, legge 26 marzo 2001, n. 128. Secondo questa disposizione, «[i]I giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 del codice penale».

L'art. 168, comma 3, c.p., nel primo periodo dispone che «Ha sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative». L'art. 164, comma 4 c.p., a sua volta, vieta la concessione della sospensione condizionale più di una volta, salvo deroga nel solo caso in cui la seconda condanna, cumulata con quella precedente, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.

Questo dato normativo è stato oggetto di un intervento delle Sezioni Unite. Secondo le Sezioni Unite, precisamente, in forza del disposto di cui all'art. 674, comma 1-bis, c.p.p., il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4 c.p.. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente già note al giudice della cognizione, e, a tal fine, ha l'onere di acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. pen., sez. un., 23 aprile 2015, n. 37345).

Le Sezioni Unite, inoltre, in motivazione, hanno compiuto affermazioni che appaiono pertinenti anche per il giudizio di cognizione. Le stesse, precisamente, dopo aver osservato che «il dato (esistente ex actis) del quale sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell'ambito dei nova», hanno rilevato: «la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei termini e delle forme relative) consente - in virtù del postulato della intrinseca coerenza e logicità dell'ordinamento - di stabilire con nettezza la linea di confine dei nova nel senso che, laddove si configura la acquiescenza, resta simmetricamente esclusa la possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa [...]» (cfr. § 6.6. del Considerato in Diritto).

Sembra allora ragionevole concludere che, nel giudizio di cognizione, il giudice di appello può revocare di ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., ma sempre che le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice di primo grado, e, a tal fine, ha l'onere di procedere ad una doverosa verifica al riguardo.

Approfondisci i tuoi argomenti preferiti

Nuovo
LIBRO
Penale
Processo Penale
Prevendita Disponibile dal 21.05.2026
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
Disponibile anche in formato ebook
€ 42,75€ 45,00
5% di Sconto
LIBRO
Civile
Pubblicato il 10.03.2026
Luigi Tramontano
Disponibile anche in formato ebook
€ 47,50€ 50,00
5% di Sconto
LIBRO
Ordine e sicurezza pubblica
Penale
Pubblicato il 01.12.2025
Fausto Bassetta, Mariateresa Poli, Vito Poli
€ 28,50€ 30,00
5% di Sconto
LIBRO
Processo Civile
Famiglia, Minori e Successioni
Pubblicato il 27.11.2025
Francesca Picardi, Eleonora Polidori, Gianluca Vecchio
€ 33,25€ 35,00
Scopri le categorie più ricercate dai tuoi colleghi

Non perderti le novità!

Eventi

Estratti

News

Promozioni