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Il dolo: tipologie e accertamento

Autore: Valerio de Gioia
Data: 20 Gennaio 2025

Con sentenza n. 2210 dell’8 ottobre 2024-20 gennaio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il dolo è un fenomeno interiore (di rappresentazione e volontà della condotta causativa dell'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 29 aprile 2014, n. 38343) secondo cui le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici (in senso analogo, tra le precedenti, Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 1993, n. 3957, nonché Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 31449). Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che – per definizione – non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente. Ciò posto va qui ricordato che l'analisi relativa alla ricorrenza del dolo - nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. Sul punto, va affermato – in via generale – che resta valida l'affermazione di principio risalente ai primi anni ‘90 (Cass. pen., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 748) per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come dolo diretto e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale (affermazione ripresa e ulteriormente specificata, tra le molte, da Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 1367; Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 1998, n. 6880; Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 1996, n. 3277). Dunque per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche – in via cumulativa e alternativa – l'evento di lesioni. Corretta è pertanto l'affermazione per cui anche il c.d. dolo alternativo è dolo diretto, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto ad un primo evento preso di mira un secondo evento altamente probabile previsto come scopo della condotta e non meramente accettato come conseguenza possibile (ancora, Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 2011, n. 267). Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte la valutazione di idoneità e univocità della condotta è stata elaborata in modo del tutto logico, atteso che la lama del coltello è stata introdotta con violenza nell’addome della vittima, in una zona ove risiedono grossi vasi sanguigni ed organi vitali. In ciò è esatto ritenere che l'agente abbia posto sullo stesso piano le conseguenze lesive o mortali della propria condotta, previste nella condizione in cui si trovava ad operare. Una volta compiuto il tentativo di omicidio, la condotta posteriore poteva rilevare esclusivamente nei termini del volontario “impedimento” dell’evento di cui all’art. 56, comma 4, c.p. con integrazione della circostanza attenuante ivi prevista. 

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